Divieto di accesso ai parchi comunali G. Ulivi, le Collinette ed Elsa Morante

Prorogato il divieto d'accesso dalle ore 24:00 alle ore 07:00 fino al 31/07/2024

Data :

15 maggio 2024

Divieto di accesso ai parchi comunali G. Ulivi, le Collinette ed Elsa Morante
Municipium

Descrizione

 
I reiterati atti vandalici, di rapina e aggressione impongono una scelta drastica che prevede il DIVIETO DI ACCESSO e la PERMANENZA nei parchi urbani denominati G. ULIVI, LE COLLINETTE, ELSA MORANTE dalle ore 24:00 alle ore 07:00, sino al 31/07/2024 
 
Il divieto, originariamente previsto fino al 08/01/2024 tramite le ordinanze n. 16 e 17 del 30/12/2023, è stato prororogato al 31 gennaio 2024 con ordinanza n. 01 del 08/01/2024, poi nuovamente prorogato al 29 febbraio 2024 con Ordinanza n. 03 del 29/01/2024. Ulteriore proroga è stata emessa con l'Ordinanza n. 22 del 27/2/2024, che ha protratto il divieto sino al 30/04/2024 e, infine, con l'Ordinanza n.11 del 14/05/2024, si è emessa quest'ultima proroga fino al 31 luglio 2024, con la modifica dell'orario di inizio divieto dalle ore 24.00 (anzichè le ore 22.00), con deroghe durante la festa di RioMania per il solo parco Ulivi.
 

IL DIVIETO

Come descritto nella Ordinanza n.11 del 14/05/2024, il divieto di ACCESSO e PERMANENZA nei parchi urbani denominati: G.ULIVI, LE COLLINETTE, ELSA MORANTE è attivo dalle ore 24:00 alle ore 07:00, sino al 31/07/2024.
Durante lo svolgimento della festa RioMania, che si svolgerà nei tre fine settimana: 14-15-16/ 21-22-23 / 28-29-30 giugno 2024, è prevista la deroga dell’ordinanza nel solo Parco Ulivi.
 

 

SANZIONI


In caso di non osservanza degli obblighi e dei divieti dell'ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, si incorre:
  • ai sensi dell’art. 7 comma 4 del regolamento comunale, all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a 462,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi; ai sensi dell’art. 16 della stessa Legge n. 689/1981 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 154,00;
  • ai sensi dell’art. 13 comma 2 e art. 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il ritiro immediato ed il sequestro amministrativo, ai fini di confisca, degli oggetti e dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, dell’eventuale responsabile in solido; l’organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, può disporre l’allontanamento del trasgressore. 
 

Ringraziamo i Carabinieri e la Polizia Locale per il costante supporto e nel contempo chiediamo a tutti i cittadini di collaborare con le istituzioni e le forze dell'ordine per sconfiggere questo malcostume in continuo crescendo.
 
 
Municipium

Allegati

ORDINANZA NUMERO 11 DEL 14/05/2024
Ordinanza n. 22 del 27/02/2024
Ordinanza 17
Ordinanza n.1 del 08/01/2024
Ordinanza n. 03 del 29/01/2024

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