Descrizione
Avviso di Asta Pubblica, Ex Art. 73 Comma 1, Lett. C) del R.D N. 827/1924, per la vendita di cinque lotti di terreni edificabili residenziali siti in via Don Puglisi angolo via Atria/Don Branchetti, approvato con Determinazione n.196 del 05/08/2024.
Sono ammessi a partecipare all’asta tutti i soggetti (sia persone fisiche che persone giuridiche). La domanda di partecipazione all'asta, da effettuarsi nelle modalità descritte nell'Avviso Pubblico, dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 25/09/2024.
Il giorno 27/09/2024, alle ore 12,00, si procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della correttezza formale della documentazione e delle offerte, per la successiva aggiudicazione.
Per la descrizione delle aree oggetto di vendita, degli importi a base d'asta, delle condizioni, requisiti e modalità di partecipazione all'Asta, si rimanda ai contenuti dell'Avviso e ai suoi allegati, presenti in fondo a questa pagina.
Riferimenti di natura normativa
Nel tentativo di rendere il più accessibile possibile le informazioni per la valutazione di interesse da parte dei singoli cittadini con un linguaggio “non tecnico”, si ritiene di condividere qualche riferimento di natura normativa.
L’asta pubblica sopra descritta riguarda l’alienazione di beni immobili, inseriti in contesto urbano, da intendersi ad oggi in attesa del PUG e dunque del nuovo strumento urbanistico, come unica possibilità di edificare con intervento diretto.
La pianificazione urbanistica vigente
Il Comune di Rio Saliceto è dotato di Piano Regolatore Generale ci cui alla delibera di Giunta Provinciale n. 82 del 18/04/2022 approvato ai sensi della L.R. 47/1978, al quale sono state apportate successive n. 13 Varianti.
Ad oggi per gli effetti dell’art. 4 della nuova Legge Urbanistica regionale (LUR) n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla Tutela e L’uso del Territorio”, non essendo stato avviato l’iter di approvazione del nuovo strumento, possono essere portati in esecuzione unicamente:
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le previsioni della pianificazione urbanistica vigente di cui è prevista l’attuazione con intervento diretto, cioè gli interventi edilizi che il piano urbanistico, la pianificazione territoriale e la legge consentono di realizzare, sia nel territorio urbanizzato che nel territorio extraurbano, direttamente attraverso la presentazione di un permesso di costruire, di una SCIA o di una CILA;
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le previsioni della pianificazione vigente relative al territorio urbanizzato, aventi i requisiti degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana, In tali ipotesi detti interventi possono essere realizzati, sia con interventi diretti che con la presentazione di piani attuativi secondo le modalità stabilite dagli strumenti vigenti
Verso il nuovo Piano Urbanistico Generale
Il Comune di Rio Saliceto ha sottoscritto un Accordo Territoriale, ai sensi dell’art. 30, comma 6 della Legge Urbanistica regionale (LUR) n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla Tutela e L’uso del Territorio”, e una Convenzione, ai sensi dell’art.30 del d.lgs.267/2000 e ss. mm. ii, rispettivamente per la predisposizione e approvazione di un nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) Intercomunale e per la costituzione di un Ufficio di Piano Intercomunale con in Comuni di Campagnola Emilia, Fabbrico e Rolo.
Il nuovo PUG dovrà perseguire gli obiettivi e i principi della legge regionale di:
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contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
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favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia (art. 1).
La Regione Emilia-Romagna assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050.
A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio.
Nel rispetto dei limiti quantitativi (di cui all'articolo 6), il consumo di suolo è consentito esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico e per insediamenti strategici volti ad aumentare l'attrattività e la competitività del territorio, nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse.
Il consumo di suolo non è comunque consentito per nuove edificazioni residenziali, ad eccezione di quelle necessarie:
- per attivare interventi di riuso e di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale;
- per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, comprensivi unicamente della quota di edilizia libera indispensabile per assicurare la fattibilità economico finanziaria dell'intervento.
In ogni caso, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato non devono accrescere la dispersione insediativa, individuando soluzioni localizzative contigue a insediamenti esistenti o convenzionati e funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani e al rafforzamento dell'armatura territoriale esistente.
In coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero di cui all'articolo 5, comma 1, la pianificazione territoriale e urbanistica può prevedere, per l'intero periodo, un consumo del suolo complessivo entro il limite massimo del 3 % della superficie del territorio urbanizzato, calcolata ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6.
Oggetto principale del PUG è la disciplina dell'assetto fisico e funzionale del sistema insediativo esistente, il PUG individua il perimetro del territorio urbanizzato e ne definisce gli obiettivi generali per il miglioramento della qualità urbana e ambientale e le dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici ritenuti necessari, nonché la gamma degli usi e delle trasformazioni ammissibili, stabilendo per ciascuno di essi i requisiti e le condizioni cui è subordinato l'intervento nonché gli incentivi urbanistici riconosciuti.
Il piano in particolare definisce, per ciascuna parte del territorio urbanizzato:
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gli interventi di addensamento o sostituzione urbana subordinati alla stipula di accordi operativi o di piani attuativi di iniziativa pubblica, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), e all'articolo 32, comma 7;
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gli interventi sul tessuto urbano consolidato che possono essere attuati direttamente con la presentazione di un titolo abilitativo edilizio, ai sensi del comma 4.
Per le trasformazioni attuabili per intervento diretto, il PUG fornisce un'univoca rappresentazione cartografica degli immobili interessati e stabilisce la disciplina urbanistica di dettaglio da osservare. In particolare il piano disciplina compiutamente i seguenti interventi:
- i mutamenti di destinazione d'uso e le trasformazioni edilizie da promuovere nel centro storico per realizzare le politiche di cui all'articolo 32, commi 5, 6 e 7;
- gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio tutelato dal piano ai sensi dell'articolo 32, comma 8;
- gli interventi di qualificazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e di costruzione e successiva demolizione, di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a) e b).
Il PUG non può stabilire la capacità edificatoria, anche potenziale, delle aree del territorio urbanizzato né fissare la disciplina di dettaglio degli interventi la cui attuazione sia subordinata ad accordo operativo o a piano attuativo di iniziativa pubblica.