IMU

Ultima modifica 17 giugno 2024

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Imposte

La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) ha abolito dal 1/1/2020 la IUC-IMU e la IUC-TASI  e nel contempo ha istituito la nuova imu, disciplinata all'art. 1, dal comma 739 al comma 787, che riunisce in un unico tributo le fattispecie imponibili dei due precedenti prelievi.
 

In base al comma 762 dell'art. 1 della legge 160/2019 I versamenti della nuova IMU dovranno essere eseguiti:
  • entro il 16 giugno per la prima rata
  • entro il 16 dicembre per la seconda rata;

 
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote per l'anno 2022 pubblicate sul portale del federalismo fiscale alla data del 28 ottobre 2022.
 
Il calcolatore IMU on-line è predisposto per il conteggio dell'imposta.
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che hanno omesso il versamento o eseguono il pagamento in ritardo o hanno sbagliato i calcoli, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per evitare la sanzione del 30% applicata al tributo dovuto.
Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento contestuale del tributo dovuto oltre ad una “mini sanzione” ed agli interessi legali rapportati a giorni.
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019)  viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).
Causa ostativa al ravvedimento rimane il ricevimento di un atto da parte del Comune da cui il contribuente abbia notizia che è oggetto di controllo.

Prospetto di riepilogo del nuovo ravvedimento operoso

FATTISPECIE MODALITÀ RAVVEDIMENTO SANZIONI INTERESSI
RAVVEDIMENTO SPRINT Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto 0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo calcolati a giorni, per i giorni di ritardo
RAVVEDIMENTO BREVE Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto 1/10 del 15% = 1,50% calcolati a giorni, per i giorni di ritardo
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto 1/9 del 15% = 1,67% calcolati a giorni, per i giorni di ritardo
RAVVEDIMENTO ORDINARIO Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma entro l’anno 1/8 del 30% = 3,75% calcolati a giorni, per i giorni di ritardo
RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma entro 2 anni 1/7 del 30% = 4,29% calcolati a giorni, per i giorni di ritardo
RAVVEDIMENTO LUNGO Versamento oltre i 2 anni del termine di presentazione della dichiarazione e fino a 5 anni 1/6 del 30% = 5,00% calcolati a giorni, per i giorni di ritardo
 
 
 
 
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