IMU
Ultima modifica 5 dicembre 2024
La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) ha abolito dal 1/1/2020 la IUC-IMU e la IUC-TASI e nel contempo ha istituito la nuova imu, disciplinata all'art. 1, dal comma 739 al comma 787, che riunisce in un unico tributo le fattispecie imponibili dei due precedenti prelievi.
- entro il 16 giugno per la prima rata
- entro il 16 dicembre per la seconda rata;
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote per l'anno 2022 pubblicate sul portale del federalismo fiscale alla data del 28 ottobre 2022.
Il calcolatore IMU on-line è predisposto per il conteggio dell'imposta.
I contribuenti che hanno omesso il versamento o eseguono il pagamento in ritardo o hanno sbagliato i calcoli, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per evitare la sanzione del 30% applicata al tributo dovuto.
Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento contestuale del tributo dovuto oltre ad una “mini sanzione” ed agli interessi legali rapportati a giorni.
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).
Causa ostativa al ravvedimento rimane il ricevimento di un atto da parte del Comune da cui il contribuente abbia notizia che è oggetto di controllo.
Prospetto di riepilogo del nuovo ravvedimento operoso
FATTISPECIE | MODALITÀ RAVVEDIMENTO | SANZIONI | INTERESSI |
---|---|---|---|
RAVVEDIMENTO SPRINT | Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto | 0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo | calcolati a giorni, per i giorni di ritardo |
RAVVEDIMENTO BREVE | Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto | 1/10 del 15% = 1,50% | calcolati a giorni, per i giorni di ritardo |
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO | Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto | 1/9 del 15% = 1,67% | calcolati a giorni, per i giorni di ritardo |
RAVVEDIMENTO ORDINARIO | Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma entro l’anno | 1/8 del 30% = 3,75% | calcolati a giorni, per i giorni di ritardo |
RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE | Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma entro 2 anni | 1/7 del 30% = 4,29% | calcolati a giorni, per i giorni di ritardo |
RAVVEDIMENTO LUNGO | Versamento oltre i 2 anni del termine di presentazione della dichiarazione e fino a 5 anni | 1/6 del 30% = 5,00% | calcolati a giorni, per i giorni di ritardo |
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