Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai titolari di Pubblici Esercizi che intendano organizzare piccoli trattenimenti musicali.
Descrizione
La Legge Regionale n. 14/2003 e successive modifiche ed integrazioni, qualifica piccoli trattenimenti quegli spettacoli musicali senza ballo tenuti in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni come attività accessoria. Nel caso di svolgimento di piccoli trattenimenti all'interno di pubblici esercizi, senza musica e/o canto, non deve essere presentata alcuna domanda o comunicazione. Diversamente lo svolgimento di piccoli trattenimenti all’interno di pubblici esercizi caratterizzati da musica e/o canto è soggetto a COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RUMOROSA solo se entro i vigenti limiti di rumorosità, con particolare riferimento al c.d. "criterio differenziale.
Per effettuare lo svolgimento di piccoli trattenimenti senza ballo all'esterno dei locali in deroga o entro ai vigenti limiti di rumorosità è necessario presentare la SCIA, sempre che l'area esterna e sempre di pertinenza del locale non subisca modifiche atte a identificare l'evento come "pubblico spettacolo". La SCIA deve essere accompagnata dalla comunicazione di attività rumorosa, sempre se si rispettano i limiti imposti dalla normativa vignete in tema di inquinamento acustico, altrimenti da richiesta di autorizzazione in deroga. Per gli intrattenimenti che assumono carattere di pubblico spettacolo, occorre presentare un'istanza.
Come fare
La SCIA o la COMUNICAZIONE devono essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma regionale disponibile sul portale Accesso Unitario, tramite il link sotto indicato.
Cosa serve
Occorre presentare tutta la documentazione a corredo dell'istanza allo Sportello Unico.
Cosa si ottiene
L'atto autorizzatorio.
Tempi e scadenze
L'ISTANZA di autorizzazione, fatte salve eventuali sospensioni/interruzioni ai sensi di Legge, si intende accolta attraverso l'emissione di un provvedimento espresso ovvero qualora non vengano comunicati i motivi ostativi, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima, a seguito della formazione del silenzio-assenso.
La SCIA e la COMUNICAZIONE sono immediatamente efficiaci.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2023, 13:29