Denuncia di cessione di fabbricato

Servizio attivo

Nuove normative in tema di cessioni fabbricato introdotte dal D.Lgs 14/03/2011 n. 23

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

A coloro che cedono l'uso di un fabbricato ad un cittadino straniero non comunitario
 
Chi può presentare
I diretti interessati
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Descrizione

NUOVE NORMATIVE IN TEMA DI CESSIONI FABBRICATO introdotte dal D.Lgs 14/03/2011 n. 23
Recenti normative hanno introdotto delle novità in tema di cessioni di fabbricato, assorbendo in alcuni casi l’obbligo di comunicazione.
La denuncia all’autorità di pubblica sicurezza non è più richiesta nei seguenti casi:
  1. Registrazione di contratto di locazione immobiliare, previsto dall’art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011;
  2. Registrazione di contratto di compravendita, previsto dall’art. 5, commi 1 lettera d) e 4, del D.L. n.70/2011.
L’obbligo di tale dichiarazione, secondo la normativa, è vigente solo per i cittadini extracomunitari (non italiani o comunitari).
La dichiarazione deve essere presentata nel caso di cessione di un fabbricato o parte di esso, a qualunque titolo (contratto di affitto, contratto di comodato ad uso gratuito, ospitalità), per un periodo superiore a 30 giorni in favore di un cittadino extracomunitario.
In questo aspetto si differenzia dalla dichiarazione di ospitalità; ci deve essere la cessione del fabbricato o parte di esso non prevista nella dichiarazione di ospitalità e un periodo superiore a 30 giorni, mentre la dichiarazione di ospitalità va presentata anche se si ospita per un periodo inferiore al mese.
Deve essere presentata da colui che cede il fabbricato sempre presso l’autorità di Pubblica Sicurezza o se non presente presso la Polizia Locale del proprio Comune, entro 48 ore dall'avvenuta cessione.
Anche in questo caso la mancanza o la tardiva presentazione è punita con una sanzione amministrativa.
Per i cittadini italiani e comunitari la registrazione del contratto di affitto o di comodato, anche ad uso gratuito, assorbe l’obbligo della cessione di fabbricato.
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Come fare

La denuncia di cessione fabbricato va presentata su apposito modello, compilato in triplice copia, direttamente all’U.R.P. o tramite raccomandata A.R.. In questo ultimo caso, la data che fa fede è quella di spedizione.

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Cosa serve

Nella comunicazione vanno indicate:
  • generalità cedente;
  • generalità cessionario (accertate obbligatoriamente dal cedente mediante l’esame di un documento di identità);
  • estremi documento di identità cessionario;
  • esatta ubicazione e composizione del fabbricato.
La comunicazione va presentata o spedita per raccomandata, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile (dal momento della disponibilità di fatto).
Se il termine cade in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo.
Chi ospita cittadini extra-comunitari deve inoltre compilare in triplice copia la comunicazione di ospitalità.
Entrambi i modelli possono essere ritirati presso l’U.R.P.
Il Comune provvede all’inoltro della denuncia al competente ufficio della Questura  di Reggio Emilia.
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Cosa si ottiene

Denuncia di cessione di fabbricato

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Tempi e scadenze

La dichiarazione deve essere presentata entro 48 ore dall'avventua cessione del fabbricato.

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Costi

Non è previsto nessun costo per l’attività dell’URP.

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Più informazioni su

Documenti allegati: 

Ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2023, 11:27

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